DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484 - Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

Coming into Force31 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/17/098G0005/ORIGINAL
Enactment Date10 Dicembre 1997
Published date17 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.13 del 17-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 8
Capo I Direzione sanitaria aziendale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che demanda ad uno o piu' regolamenti la determinazione dei

requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 21 maggio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, in data 4 e 5 giugno 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale

  1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e' riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica.

  2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

  3. L'attivita' quinquennale di direzione tecnicosanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.

  4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.

  5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni.

  6. Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

  1. le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attivita' d'interesse sanitario, del Ministero della sanita', delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attivita' sanitaria;

  2. le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attivita' sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Capo II Secondo livello dirigenziale
Art 3.

Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale

  1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:

  1. requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

  2. criteri le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art 4.

Discipline

  1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate: A) Categoria professionale dei medici

Area medica e delle specialita' mediche:

1) Allergologia e immunologia clinica

2) Angiologia

3) Cardiologia

4) Dermatologia e venereologia

5) Ematologia

6) Endocrinologia

7) Gastroenterologia

8) Genetica medica

9) Geriatria

10) Malattie metaboliche e diabetologia

11) Malattie dell'apparato respiratorio

12) Malattie infettive

13) Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza

14) Medicina fisica e riabilitazione

15) Medicina interna

16) Medicina dello sport

17) Nefrologia

18) Neonatologia

19) Neurologia

20) Neuropsichiatria infantile

21) Oncologia

22) Pediatria

23) Psichiatria

24) Radioterapia

25) Reumatologia

26) Scienza dell'alimentazione e dietetica Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche

1) Cardiochirurgia

2) Chirurgia generale

3) Chirurgia maxillo-facciale

4) Chirurgia pediatrica

5) Chirurgia plastica e ricostruttiva

6) Chirurgia toracica

7) Chirurgia vascolare

8) Ginecologia e ostetricia

9) Neurochirurgia

10) Oftalmologia

11) Ortopedia e traumatologia

12) Otorinolaringoiatria

13) Urologia Area della medicina diagnostica e dei servizi

1) Anatomia patologica

2) Anestesia e rianimazione

3) Biochimica clinica

4) Farmacologia e tossicologia clinica

5) Laboratorio di genetica medica

6) Medicina trasfusionale

7) Medicina legale

8) Medicina nucleare

9) Microbiologia e virologia

10) Neurofisiopatologia

11) Neuroradiologia

12) Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)

13) Radiodiagnostica

Area di sanita' pubblica

1) Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica

2) Igiene degli alimenti e della nutrizione

3) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

4) Organizzazione dei servizi sanitari di base

5) Direzione medica di presidio ospedaliero B) Categoria professionale degli odontoiatri che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra

1) Odontoiatria C) Categoria professionale dei veterinari

1) Sanita' animale

2) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche D) Categoria professionale dei farmacisti che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche

1) Farmacia ospedaliera

2) Farmaceutica territoriale

3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresi, accedere agli incarichi di secondo livello in:

  1. Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

  2. Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica. E) Categoria professionale dei biologi

1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della Medicina diagnostica e dei servizi

2) Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

3) Microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

4) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

5) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica F) Categoria professionale dei chimici

1) Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

2) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

3) Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica

4) Chimica analitica G) Categoria professionale dei fisici

1) Fisica sanitaria H) Categoria professionale degli psicologi

1) Psicologia

2) Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attivita' di...

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