DECRETO 21 luglio 1999, n. 315 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero

Coming into Force28 Settembre 1999
Published date13 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/13/099G0389/ORIGINAL
Enactment Date21 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.215 del 13-09-1999
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 9 della legge 1 luglio 1970, n. 518, che conferisce al Ministro del commercio con l'estero la facolta' di concedere contributi alle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi, e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 35835 del 19 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o

  1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle spese che le camere di commercio italiane all'estero, riconosciute ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518, sostengono per sviluppare le relazioni commerciali con l'Italia.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l'estero.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa: - La legge 1 luglio 1970, n. 518, recante: "Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182. Si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - Il Ministero per il commercio con l'estero puo' concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimera' il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilita' annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni...

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