LEGGE 1 luglio 1970, n. 518 - Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero

Coming into Force05 Agosto 1970
Enactment Date01 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/07/21/070U0518/ORIGINAL
Published date21 Luglio 1970
Official Gazette PublicationGU n.182 del 21-07-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.

Art 2.

Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attivita' in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attivita' della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attivita' svolta.

Art 3.

Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

1) le attivita' che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

2) le condizioni e le modalita' per l'acquisto e la perdita della qualita' di socio;

3) la composizione e le modalita' di costituzione degli organi dell'associazione;

4) le condizioni e le modalita' con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

5) le modalita' di approvazione dei bilanci annuali.

Art 4.

Sono organi delle camere di commercio italiane all'estero:

1) l'assemblea dei soci;

2) il presidente;

3) il segretario generale;

4) il collegio dei revisori.

Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

Art 5.

La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

Al...

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