DECRETO 28 aprile 2008, n. 98 - Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Coming into Force19 Giugno 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/06/04/008G0118/CONSOLIDATED/20140916
Enactment Date28 Aprile 2008
Published date04 Giugno 2008
Official Gazette PublicationGU n.129 del 04-06-2008
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.

  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

  2. CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

  3. Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;

  4. Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;

  5. Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice;

  6. ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto l'articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Considerata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 285, comma 2, e all'articolo 303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina intercorrenti tra le due previsioni normative;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visti i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonche' la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.

  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

  2. CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

  3. Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;

  4. Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;

  5. Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice; f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Capo II Norme per la gestione del Fondo strada
Art 2.

Composizione del comitato

  1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

  2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:

    1. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

    2. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante dell'ISVAP;

    3. il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada;

    4. due dirigenti di imprese assicuratrici designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;

    5. un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

  3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

Art 2.

Composizione del comitato

  1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice e' presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

  2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1:

    1. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

    2. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

    3. un rappresentante dell'IVASS;

    4. il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attivita' del Fondo strada;

      e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designati dall'Associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;

    5. un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

  3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

Art 3.

Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni

  1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:

    1. sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada;

    2. sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice;

    3. sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;

    4. su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.

  2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.

  3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.

Art 4.

Modalita' per la gestione del Fondo strada 1. Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.

  1. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

  2. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art 5.

Rendiconto della gestione del Fondo strada

  1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

  2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:

  1. in entrata:

    1) contributi di competenza dell'esercizio;

    2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;

    3) interessi attivi diversi;

    4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso...

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