DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109 - Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Coming into Force22 Giugno 2016
Enactment Date26 Maggio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/06/21/16G00121/ORIGINAL
Published date21 Giugno 2016
Official Gazette PublicationGU n.143 del 21-06-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita' dei quali lo statuto deve essere adottato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

  1. E' approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

  2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2569

Statuto Ispettorato nazionale del lavoro
Allegato 1

Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Art 1. - Ispettorato nazionale del lavoro
  1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile.

  2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge.

  3. L'attivita' dell'Ispettorato e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.

  4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.

  5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.

Art 2. - Fini istituzionali
  1. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.

Art 3. - Organi
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

    1. il direttore;

    2. il Consiglio di amministrazione;

    3. il collegio dei revisori.

  2. L'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.

  3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e...

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