IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che istituisce la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
Visto l'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che demanda al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dei membri della commissione tecnico- scientifica in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 24 novembre 1987, che demanda a detta commissione la valutazione dei piani e dei progetti predisposti in attuazione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto l'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda a detta commissione l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti relativi ad interventi urgenti di salvaguardia ambientale previsti nel programma annuale 1988;
Visto l'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67 del 1988 che integra la composizione della commissione, disciplina lo stato giuridico dei relativi membri e provvede allo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, delle somme necessarie per far fronte alle spese di funzionamento della medesima commissione;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, che disciplina il programma triennale di salvaguardia ambientale;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, al quale ci si e' uniformati;
Considerato che nell'ambito dello stesso parere e' stato aggiunto un ultimo comma all'art. 1 che conferma le competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e che e' stata altresi' inserita una precisazione nel comma 1 dell'art. 2 sui criteri di ripartizione per la nomina dei componenti della commissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione e compiti della commissione
Presso il Ministero dell'ambiente e' costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.
La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti.
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La commissione tecnico-scientifica:
si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico- economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici; c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti.
Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.