DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1991, n. 438 - Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente

Coming into Force08 Febbraio 1992
End of Effective Date24 Luglio 2007
Published date24 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/24/092G0029/CONSOLIDATED/20070710
Enactment Date23 Novembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.19 del 24-01-1992
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che istituisce la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che demanda al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dei membri della commissione tecnico- scientifica in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 24 novembre 1987, che demanda a detta commissione la valutazione dei piani e dei progetti predisposti in attuazione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda a detta commissione l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti relativi ad interventi urgenti di salvaguardia ambientale previsti nel programma annuale 1988;

Visto l'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67 del 1988 che integra la composizione della commissione, disciplina lo stato giuridico dei relativi membri e provvede allo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, delle somme necessarie per far fronte alle spese di funzionamento della medesima commissione;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, che disciplina il programma triennale di salvaguardia ambientale;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, al quale ci si e' uniformati;

Considerato che nell'ambito dello stesso parere e' stato aggiunto un ultimo comma all'art. 1 che conferma le competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e che e' stata altresi' inserita una precisazione nel comma 1 dell'art. 2 sui criteri di ripartizione per la nomina dei componenti della commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione e compiti della commissione

  1. Presso il Ministero dell'ambiente e' costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

  2. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti.

  3. La commissione tecnico-scientifica:

    1. si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico- economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

    2. si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici; c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti.

  4. Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90

Art 2.

Composizione della commissione e stato giuridico dei componenti

  1. La commissione e' composta da trentasei membri aventi una comprovata ed obiettiva esperienza e competenza in una o piu' disci- pline attinenti all'attivita' della commissione stessa, nominati per un terzo mediante il conferimento dell'incarico di esperto e per due terzi scelti tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, collocato a tal fine in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo a seconda dei rispettivi ordinamenti. Detti membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per la durata di un quadriennio e possono...

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