DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35 - Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

Coming into Force21 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/20/14G00048/ORIGINAL
Enactment Date19 Febbraio 2014
Published date20 Marzo 2014
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;

Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge.

Art 2.

Attivita' di coordinamento

  1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:

    1. individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione;

    2. individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;

    3. istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti...

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