DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115 - Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

Coming into Force27 Marzo 1965
Published date12 Marzo 1965
Enactment Date04 Febbraio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/12/065U0115/CONSOLIDATED/20080715
Official Gazette PublicationGU n.63 del 12-03-1965 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1963 Atti del

Governo, registro n. 191, foglio n. 51. - VILLA

Regolamento

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

TITOLO I Ordine dei giornalisti
CAPO I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
Art 1. - Circoscrizioni territoriali

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del Consiglio: Torino.

2) Lombardia; sede del Consiglio: Milano.

3) Veneto, Trentino-Alto Adige; sede del Consiglio: Venezia.

4) Friuli-Venezia Giulia; sede del Consiglio: Trieste.

5) Liguria; sede del Consiglio: Genova.

6) Emilia - Romagna, Marche; sede del Consiglio: Bologna.

7) Toscana: sede del Consiglio: Firenze.

8) Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise; sede del Consigllo: Roma.

9) Campania, Calabria; sede del Consiglio: Napoli.

10) Puglia, Basilicata; sede del Consiglio: Bari.

11) Sicilia: se del Consiglio: Palermo.

12) Sardegna; sede del Consiglio: Cagliari.

Art 1. - Circoscrizioni territoriali

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del Consiglio: Torino.

2) Lombardia; sede del Consiglio: Milano.

3) Veneto, Trentino-Alto Adige; sede del Consiglio: Venezia. 2

4) Friuli-Venezia Giulia; sede del Consiglio: Trieste.

5) Liguria; sede del Consiglio: Genova.

6) Emilia - Romagna, Marche; sede del Consiglio: Bologna.

7) Toscana: sede del Consiglio: Firenze.

8) Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise; sede del Consigllo: Roma.

9) Campania, Calabria; sede del Consiglio: Napoli.

10) Puglia, Basilicata; sede del Consiglio: Bari.

11) Sicilia: se del Consiglio: Palermo.

12) Sardegna; sede del Consiglio: Cagliari.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 3 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115 e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Venezia, comprende solamente il Veneto".

Art 1. - Circoscrizioni territoriali

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

1) Piemonte, Valle d'Aosta; sede del Consiglio: Torino.

2) Lombardia; sede del Consiglio: Milano.

3) Veneto, Trentino-Alto Adige; sede del Consiglio: Venezia. (2)

4) Friuli-Venezia Giulia; sede del Consiglio: Trieste.

5) Liguria; sede del Consiglio: Genova.

6) Emilia - Romagna, Marche; sede del Consiglio: Bologna.

7) Toscana: sede del Consiglio: Firenze.

8) Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise; sede del Consigllo: Roma.

9) Campania, Calabria; sede del Consiglio: Napoli. 3

10) Puglia, Basilicata; sede del Consiglio: Bari.

11) Sicilia: se del Consiglio: Palermo.

12) Sardegna; sede del Consiglio: Cagliari.

--------------

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 3 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115 e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Venezia, comprende solamente il Veneto".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania".

Art 1. - Circoscrizioni territoriali

Le regioni o...

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