IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della costituzione;
Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'ordine regionale dei giornalisti della Calabria, presentata da giornalisti residenti nella predetta circoscrizione territoriale;
Visti gli articoli 73 cpv. della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale della Campania e della Calabria;
Sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'...