DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194 - Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Coming into Force28 Aprile 1996
Enactment Date31 Gennaio 1996
Published date13 Aprile 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/04/13/096G0201/CONSOLIDATED/20140828
Official Gazette PublicationGU n.87 del 13-04-1996 - Suppl. Ordinario n. 63
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:

la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi e' estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilita' degli enti la possibilita' di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;

la strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto cio' comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico e' inserito nel conto del bilancio;

la puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento "commessa di appalto, fornitura o concessione", in quanto ricompreso nell'intervento "acquisizione di beni immobili"; l'intervento "interessi", sia per garantire il rispetto del principio del pareggio economico, sia perche' il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi e' generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento "revisione prezzi", in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, e' stata necessaria la conservazione dell'intervento "oneri straordinari della gestione corrente", in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;

l'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa e' gia' contenuta nel bilancio pluriennale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Approvazione di modelli e schemi contabili

  1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

    a) il modello n. 1, relativo al bilancio di previsione annuale delle province;

    b) il modello n. 2, relativo al bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni;

    c) il modello n. 3, relativo al bilancio di previsione annuale delle comunita' montane;

    d) il modello n. 4, relativo al bilancio di previsione annuale delle citta' metropolitane;

    e) lo schema n. 5, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;

    f) lo schema n. 6, relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;

    g) lo schema n. 7, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunita' montane;

    h) lo schema n. 8, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle citta' metropolitane;

    i) il modello n. 9, relativo al bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    l) il modello n. 10, relativo al bilancio pluriennale delle comunita' montane;

    m) il modello n. 11, relativo al conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    n) il modello n. 12, relativo al conto del tesoriere delle comunita' montane;

    o) il modello n. 13, relativo al conto del bilancio delle prov- ince;

    p) il modello n. 14, relativo al conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni;

    q) il modello n. 15, relativo al conto del bilancio delle comunita' montane;

    r) il modello n. 16, relativo al conto del bilancio delle citta' metropolitane;

    s) il modello n. 17, relativo al conto economico delle prov- ince, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    t) il modello n. 18, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per prov- ince, comuni, unioni di comuni e citta' metropolitane;

    u) il modello n. 19, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunita' montane;

    v) il modello n. 20, relativo al conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane;

    cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane.

  2. I documenti contabili sono redatti secondo i modelli e gli schemi allegati. I modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere ed al conto del bilancio sono sviluppati dall'ente locale seguendo la struttura del modello stesso e sono integrati inserendo tutte le ripartizioni dell'entrata e della spesa indicate nel presente regolamento.

  3. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti l'ente locale e non sono obbligatori per quanto attiene alla forma grafica.

  4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unita' elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.

  5. Nel conto del bilancio, per ciascuna unita' elementare di bilancio, va indicata, in corrispondenza degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza, la parte di tali impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.

Art 2.

Denominazione e numerazione delle unita' elementari e degli aggregati di bilancio

  1. La denominazione e la numerazione dei titoli e delle categorie per la parte entrata, la denominazione e la numerazione dei titoli, delle funzioni, dei servizi e degli interventi per la parte spesa, nonche' la denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi per la parte entrata e per la parte spesa devono essere conformi a quanto previsto dal presente articolo.

  2. La numerazione significativa delle aggregazioni degli elementi di bilancio e' desunta dal sistema di codifica di bilancio di cui all'articolo 3 ed e' riportata nei modelli del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale, del conto del tesoriere e del conto del bilancio.

  3. Le indicazioni sono riportate per...

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