REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Coming into Force20 Ottobre 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/05/040U1357/ORIGINAL
Published date05 Ottobre 1940
Enactment Date03 Giugno 1940
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Ritenuta l'opportunita' di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Con il decreto Ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il presidente, il Regio soprintendente ai monumenti, competente per circoscrizione, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione e' il Regio soprintendente.

Art 2.

Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d'un quadriennio.

Il presidente, che sia scelto fra i membri dei Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualita'.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale puo', con provvedimento del Ministro, esser dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art 3.

La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale Regia soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso e' segretario della Commissione un impiegato della Regia soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal preside.

Art 4.

Il podesta' del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° camma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui circoscrizione e' compresa la Provincia. Essi sono convocati dal presidente allorche' lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il podesta' e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.

Art 5.

La Commissione provinciale a' convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vice-presidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parita', il voto del presidente.

Art 6.

Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale un'indennita' di L. 25, al lordo del doppio dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art 7.

La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che e' compilato dal presidente d'intesa con il Regio soprintendente.

Puo' la Commissione richiedere che altri oggetti siano inscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art 8.

Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente Regia soprintendenza ai monumenti.

Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al Regio soprintendente.

Art 9.

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto e' possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tener presente, in modo particolare:

  1. che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarita';

  2. che la singolarita' geologica e' determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

  3. che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una citta' e vi costituiscano una attraente zona verde;

  4. che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e' la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

  5. che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art 10.

La Commissione provinciale si puo' pronunciare sulle bellezze cosi' individue (numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (numeri 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o piu' elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato e'...

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