DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 634 - Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Coming into Force04 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/19/094G0676/ORIGINAL
Enactment Date28 Settembre 1994
Published date19 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.271 del 19-11-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istitutivi dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

Visti gli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relativi ai contenuti, alle modalita' d'impianto, di tenuta e di aggiornamento dell'archivio e dell'anagrafe di cui sopra;

Visto il comma 9 dell'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi, sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.

Art 2.
  1. L'utenza del servizio e' concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art 3.
  1. L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

  1. categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; societa' a prevalente partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici servizi;

  2. categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A.

Art 4.
  1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. puo' revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art 5.
  1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.

  2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.

  3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art 6.
  1. L'utente puo' usufruire del servizio collegandosi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le seguenti modalita':

    1. a mezzo di un terminale, o personal computer munito di idoneo emulatore, ed una stampante giudicati tecnicamente compatibili con la rete dalla direzione del centro;

    2. a mezzo di un elaboratore in grado di svolgere la funzione di concentratore di piu' terminali e giudicato tecnicamente...

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