IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istitutivi dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
Visti gli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relativi ai contenuti, alle modalita' d'impianto, di tenuta e di aggiornamento dell'archivio e dell'anagrafe di cui sopra;
Visto il comma 9 dell'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi, sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.