DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 156 - Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Coming into Force28 Maggio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/13/086U0156/ORIGINAL
Enactment Date13 Marzo 1986
Published date13 Maggio 1986
Official Gazette PublicationGU n.109 del 13-05-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto peraltro necessario - anche al fine di un coordinamento con l'art. 1 - integrare l'art. 4 del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato con la espressa esplicitazione, tra gli utenti inclusi nella categoria B, dei privati cittadini, inclusione che non altera la sostanza della previsione normativa, ma la completa sotto il profilo dell'elencazione dei singoli utenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.

Art 2.
  1. L'utenza del servizio e' concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata.

Art 3.
  1. Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art 4.
  1. L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca;

categoria B: fabbriche costruttrici di veicoli o motori e loro associazioni, associazioni di rivenditori di veicoli o motori, privati cittadini.

Art 5.
  1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti puo' sempre revocare, totalmente o parzialmente, la...

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