IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto peraltro necessario - anche al fine di un coordinamento con l'art. 1 - integrare l'art. 4 del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato con la espressa esplicitazione, tra gli utenti inclusi nella categoria B, dei privati cittadini, inclusione che non altera la sostanza della previsione normativa, ma la completa sotto il profilo dell'elencazione dei singoli utenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.