DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1252 - Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica

Coming into Force10 Febbraio 1972
End of Effective Date31 Dicembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/26/071U1252/CONSOLIDATED/20010714
Published date26 Gennaio 1972
Enactment Date30 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.22 del 26-01-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Art. 1. (Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) eta' non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventun anni;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sara' accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Art. 1. (Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) eta' non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventun anni;

((3) una delle seguenti lauree:

giurisprudenza,

scienze politiche,

scienze internazionali e diplomatiche,

economia e commercio,

economia aziendale,

economia politica,

economia marittima e dei trasporti,

commercio internazionale e mercati valutari,

scienze economiche e bancarie,

scienze statistiche e demografiche,

scienze statistiche ed economiche,

scienze statistiche ed attuariali,

scienze bancarie e assicurative,

scienze economiche e sociali,

discipline economiche e sociali,

scienze dell'amministrazione,

lettere,

filosofia,

sociologia,

storia,

geografia,

lingue e letterature straniere,

lingue e letterature straniere moderne,

filologia e storia dell'Europa orientale,

lingue e civilta' orientali,

lingue e letterature orientali)).

4) buona condotta, che sara' accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 2.

(Domanda di ammissione al concorso)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

  1. la data ed il luogo di nascita;

  2. il possesso della cittadinanza italiana;

  3. il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

  4. le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

  5. il titolo di studio;

  6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

  7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

  8. i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h) nonche' un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia della autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art 2.

(Domanda di ammissione al concorso)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

  1. la data ed il luogo di nascita;

  2. il possesso della cittadinanza italiana;

  3. il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non...

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