IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di ridisciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche in relazione ai maggiori ed onerosi compiti affidati al Dicastero in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari e di ricerca e sperimentazione agraria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.
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I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione di materiali costituenti cineteca ministeriale, spese per il magazzinaggio e la custodia di materiali ed attrezzature in locali fuori sede;
d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonche' rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;
h) stampa di opuscoli scientifici e materiale vario, qualora moti- vate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura e riprese televisive;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;
q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
r) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli e natanti, acquisto di carburante e lubrificanti, nonche' spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio...