DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. 1289 - Regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanita' e dei servizi da eseguirsi in economia

Coming into Force14 Maggio 1970
End of Effective Date09 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/04/29/069U1289/CONSOLIDATED/19850326
Enactment Date02 Giugno 1969
Published date29 Aprile 1970
Official Gazette PublicationGU n.107 del 29-04-1970
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e l'art. 121 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Il Ministero della sanita' provvede, in relazione alle proprie esigenze e con l'osservanza della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, agli acquisti del materiale igienico-sanitario, delle attrezzature scientifiche e dei medicinali, nonche' di tutti gli altri materiali occorrenti per il funzionamento dei propri servizi di istituto, ferma restando la competenza del provveditorato generale dello Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 1985, N. 90

Art 2.

Per gli acquisti di cui al precedente art. 1, e' istituita presso il Ministero della sanita', una commissione con i seguenti compiti:

  1. esprimere parere, a richiesta dell'amministrazione, sulla opportunita' ed urgenza delle forniture da effettuarsi;

  2. esprimere parere sui ricorsi diretti al Ministro avverso la deliberazione delle commissioni di collaudo;

  3. predisporre, a richiesta dell'amministrazione, i capitolati speciali per particolari forniture;

  4. decidere, su richiesta delle commissioni di collaudo, in materia di sconti sulle forniture, di cui al comma 6 del successivo art. 5.

La commissione nominata con decreto del Ministro, e' presieduta da un ispettore generale amministrativo ed e' composta da un ispettore generale medico, da un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ingegnere capo ed in servizio presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, da tre funzionari appartenenti rispettivamente ai ruoli dei laboratori di chimica, di laboratori di microbiologia e dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita', con qualifica non inferiore a ricercatore, da un esperto di merceologia, da due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali uno in servizio presso la divisione gestioni forniture e contratti ed uno in servizio presso la divisione dei servizi contabili e di ragioneria.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, esercita funzioni di segretario della commissione.

Per la validita' della seduta e' sufficiente la presenza, nelle adunanze, della meta' dei componenti, oltre il presidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente con qualifica piu' elevata e, in caso di parita', dal piu' anziano nella qualifica. Le determinazioni della commissione sono adottate con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. La commissione puo' avvalersi, ove occorra, del parere di speciali esperti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 1985, N. 90

Art 3.

Per la custodia, conservazione e distribuzione dei materiali di cui all'art. 1, si provvede a mezzo del magazzino centrale che ha sede in Roma, e dei magazzini periferici.

Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo' istituire magazzini per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali stessi e puo' disporne la soppressione ovvero la modifica delle circoscrizioni territoriali.

La gestione dei predetti magazzini e' sottoposta al riscontro della Corte dei conti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 1985, N. 90

Art 4.

Al magazzino centrale ed a ciascun magazzino periferico e' preposto un consegnatario.

Il consegnatario del magazzino centrale e' nominato con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

I consegnatari dei magazzini periferici sono nominati con decreto del medico provinciale da sottoporsi alla competente ragioneria provinciale dello Stato ed alla delegazione regionale della Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza.

Per il magazzino centrale e per quelli periferici sara' nominato un sostituto del consegnatario, con la stessa procedura prevista per la nomina del consegnatario.

Le funzioni di consegnatario e di sostituto del consegnatario, possono essere effettuate da funzionari della carriera direttiva o di concetto dei ruoli del Ministero della sanita' con qualifica non superiore a direttore di sezione od equiparata.

Gli incaricati delle funzioni di consegnatario o di sostituto del consegnatario sono nominati per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta per altri tre anni.

La gestione del magazzino centrale e' soggetta al controllo della ragioneria centrale, nonche' alla vigilanza della Ragioneria generale dello Stato.

La gestione dei magazzini periferici e' soggetta alla vigilanza della Ragioneria generale dello Stato ed al controllo delle competenti ragionerie...

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