Art
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(1) I servizi, i lavori e le forniture che devono essere fatti in economia, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sempreche' non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
a) lavori ordinari di riparazione, adattamento, sistemazione e piccola manutenzione di aree e di locali, dei relativi impianti, infissi ed accessori;
b) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; spese di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione; installazione, esercizio, manutenzione e riparazione dei relativi impianti, acquisto di parti di ricambio e dei materiali di consumo;
c) pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli uffici periferici, di ambulatori e laboratori, dei centri di pronto soccorso nei porti ed aeroporti civili, delle stazioni d'isolamento sanitario e veterinario, dei magazzini di materiale profilattico e dei relativi impianti ed arredi;
d) gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti; spese per tasse, premi di assicurazione ed altri oneri connessi all'esercizio del servizio automobilistico; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi;
e) servizi telefonici, postali e telegrafici ed altri calcolati a tariffa pubblica, necessari per il funzionamento degli uffici;
f) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine, strumenti, suppellettili e corredi per ufficio;
g) locazione per breve tempo di immobili, compresi gli arredi e le attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto, quando i locali demaniali siano indisponibili o inidonei;
h) acquisto di libri, documenti, collezioni e pubblicazioni in genere; abbonamenti a giornali quotidiani, riviste periodiche, bollettini e agenzie d'informazione; lavori di rilegatura e di restauro;
i) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento;
l) pubblicazione di bandi di concorso e di avvisi di gara; inserzioni sui giornali quotidiani;
m) provvista di carta e di buste non a stampa, di valori bollati, di oggetti di cancelleria e cartoleria, di materiale cartografico e fotografico, di materiale di consumo e di ricambio per macchine da ufficio;
n) spese di rappresentanza e spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
o) acquisto di medaglie e diplomi per ricompense ai benemeriti della salute pubblica e della sanita' pubblica;
p) organizzazione e partecipazione a congressi, convegni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico o culturale su temi connessi alle attivita' istituzionali;
q) servizi d'interprete e traduttore, da affidare esclusivamente a ditte o agenzie commerciali di nota serieta' e capacita', quando non sia possibile provvedervi con personale dell'amministrazione;
r) acquisto e confezione di divise e altri capi di vestiario per le guardie di sanita', per il personale tecnico dei servizi medici e veterinari, per gli operatori dei servizi meccanografici, elettronici, di stampa e riproduzione;
s) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo; spese di dogana, assicurazione, magazzinaggio e manovalanza;
t) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario e di oggetti di biancheria ad uso tecnico o sanitario;
u) acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di oggetti per la protezione e la sicurezza sul lavoro;
v) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali e scientifici di esclusiva produzione estera, quando non sia possibile provvedervi con la normale procedura contrattuale;
z) acquisto di prodotti chimici e farmaceutici, diagnostici, reagenti e altri materiali di consumo specifici per il funzionamento di sale mediche, ambulatori, laboratori e gabinetti di analisi; acquisto di materiali per campionature tecniche.
(2) Si possono eseguire in economia, altresi', le spese seguenti, in casi di urgenza determinata da esigenze di carattere straordinario o eccezionale, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuita' dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione sanitaria o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi:
a) acquisto di sieri, vaccini, immunoderivati, specialita' medicinali, prodotti disinfettanti e disinfestanti e altri materiali sanitari di prima necessita' o di pronto impiego;
b) acquisto e riparazione di apparecchi medicali, strumenti ed arredi sanitari e scientifici;
c) noleggio, installazione, manutenzione, riparazione ed esercizio di impianti e macchine per i servizi elettronici, meccanografici, di stampa e riproduzione, di registrazione, ricezione e trasmissione ai fini di documentazione; acquisto di strumenti e di arredi accessori, di parti di ricambio e di materiale di consumo;
d) produzione e diffusione di inserti giornalistici e teleradiocinematografici di carattere tecnico-scientifico, di propaganda ed educazione sanitaria;
e) redazione, stampa e diffusione di circolari, bollettini speciali, opuscoli, manifesti, tabelle e prospetti d'interesse sociosanitario, sempre che tali lavori non possano essere eseguiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
f) spese di natura riservata per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti.
(3) Le ragioni che consentono, nei casi indicati nel precedente comma, il ricorso al sistema in economia devono essere espressamente menzionate nei singoli atti autorizzativi della spesa.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e' il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537, e' il seguente:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni spese di rappresentanza" e "spese casuali".
Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per "spese casuali" e' esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia...