DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1985, n. 90 - Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanita'

Coming into Force10 Aprile 1985
Enactment Date07 Febbraio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/26/085U0090/CONSOLIDATED/20011024
Published date26 Marzo 1985
Official Gazette PublicationGU n.73 del 26-03-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, concernente il regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanita' e dei servizi da eseguirsi in economia;

Attesa la necessita' di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi, i lavori e le provviste da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;

Su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanita'.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1985 PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DEGAN, Ministro della sanita'

GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1985

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 27

Regolamento delle spese in economia del Ministero della sanità

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

Art 1

(1) I servizi, i lavori e le forniture che devono essere fatti in economia, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sempreche' non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori ordinari di riparazione, adattamento, sistemazione e piccola manutenzione di aree e di locali, dei relativi impianti, infissi ed accessori;

b) fornitura di acqua, gas, energia elettrica; spese di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione; installazione, esercizio, manutenzione e riparazione dei relativi impianti, acquisto di parti di ricambio e dei materiali di consumo;

c) pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli uffici periferici, di ambulatori e laboratori, dei centri di pronto soccorso nei porti ed aeroporti civili, delle stazioni d'isolamento sanitario e veterinario, dei magazzini di materiale profilattico e dei relativi impianti ed arredi;

d) gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti; spese per tasse, premi di assicurazione ed altri oneri connessi all'esercizio del servizio automobilistico; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi;

e) servizi telefonici, postali e telegrafici ed altri calcolati a tariffa pubblica, necessari per il funzionamento degli uffici;

f) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine, strumenti, suppellettili e corredi per ufficio;

g) locazione per breve tempo di immobili, compresi gli arredi e le attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto, quando i locali demaniali siano indisponibili o inidonei;

h) acquisto di libri, documenti, collezioni e pubblicazioni in genere; abbonamenti a giornali quotidiani, riviste periodiche, bollettini e agenzie d'informazione; lavori di rilegatura e di restauro;

i) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento;

l) pubblicazione di bandi di concorso e di avvisi di gara; inserzioni sui giornali quotidiani;

m) provvista di carta e di buste non a stampa, di valori bollati, di oggetti di cancelleria e cartoleria, di materiale cartografico e fotografico, di materiale di consumo e di ricambio per macchine da ufficio;

n) spese di rappresentanza e spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

o) acquisto di medaglie e diplomi per ricompense ai benemeriti della salute pubblica e della sanita' pubblica;

p) organizzazione e partecipazione a congressi, convegni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico o culturale su temi connessi alle attivita' istituzionali;

q) servizi d'interprete e traduttore, da affidare esclusivamente a ditte o agenzie commerciali di nota serieta' e capacita', quando non sia possibile provvedervi con personale dell'amministrazione;

r) acquisto e confezione di divise e altri capi di vestiario per le guardie di sanita', per il personale tecnico dei servizi medici e veterinari, per gli operatori dei servizi meccanografici, elettronici, di stampa e riproduzione;

s) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo; spese di dogana, assicurazione, magazzinaggio e manovalanza;

t) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario e di oggetti di biancheria ad uso tecnico o sanitario;

u) acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di oggetti per la protezione e la sicurezza sul lavoro;

v) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali e scientifici di esclusiva produzione estera, quando non sia possibile provvedervi con la normale procedura contrattuale;

z) acquisto di prodotti chimici e farmaceutici, diagnostici, reagenti e altri materiali di consumo specifici per il funzionamento di sale mediche, ambulatori, laboratori e gabinetti di analisi; acquisto di materiali per campionature tecniche.

(2) Si possono eseguire in economia, altresi', le spese seguenti, in casi di urgenza determinata da esigenze di carattere straordinario o eccezionale, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuita' dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione sanitaria o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi:

a) acquisto di sieri, vaccini, immunoderivati, specialita' medicinali, prodotti disinfettanti e disinfestanti e altri materiali sanitari di prima necessita' o di pronto impiego;

b) acquisto e riparazione di apparecchi medicali, strumenti ed arredi sanitari e scientifici;

c) noleggio, installazione, manutenzione, riparazione ed esercizio di impianti e macchine per i servizi elettronici, meccanografici, di stampa e riproduzione, di registrazione, ricezione e trasmissione ai fini di documentazione; acquisto di strumenti e di arredi accessori, di parti di ricambio e di materiale di consumo;

d) produzione e diffusione di inserti giornalistici e teleradiocinematografici di carattere tecnico-scientifico, di propaganda ed educazione sanitaria;

e) redazione, stampa e diffusione di circolari, bollettini speciali, opuscoli, manifesti, tabelle e prospetti d'interesse sociosanitario, sempre che tali lavori non possano essere eseguiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

f) spese di natura riservata per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti.

(3) Le ragioni che consentono, nei casi indicati nel precedente comma, il ricorso al sistema in economia devono essere espressamente menzionate nei singoli atti autorizzativi della spesa.

Nota all'art. 1, comma 1:

- Il testo del primo comma dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e' il seguente:

"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato".

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

- Il testo dell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537, e' il seguente:

"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" e' esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT