DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 - Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Coming into Force21 Aprile 2013
Enactment Date08 Febbraio 2013
Published date06 Aprile 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/04/06/13G00073/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.81 del 06-04-2013
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»;

Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per

  1. «societa' tra professionisti» o «societa' professionale»: la societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o piu' attivita' professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

  2. «societa' multidisciplinare»: la societa' tra professionisti costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  2. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Capo II Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale
Art 3.

Conferimento dell'incarico

  1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa' obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente...

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