DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2004, n. 247 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese

Coming into Force19 Ottobre 2004
Enactment Date23 Luglio 2004
Published date04 Ottobre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/10/04/004G0279/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.233 del 04-10-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 30 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  2. «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  3. «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

  4. «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  5. «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  6. «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

  7. «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.

Art 2.

Cancellazione dell'impresa individuale

  1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

    1. decesso dell'imprenditore;

    2. irreperibilita'...

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