IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;
Visto l'articolo 2190 del codice civile;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 30 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
«registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
«ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
«giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
«conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
«commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
«cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.