Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio
2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali; b) Dipartimento per la protezione ambientale; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio; d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261
Art
2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono dedicate, in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261
Art
3.
Aree funzionali e Dipartimenti
I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:
-
Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali - promozione di politiche di
sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento
delle attivita' di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei
valori limite, standard e obiettivi di qualita' e sicurezza;
determinazione di norme tecniche; profili comuni e
interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del
personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero;
gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa,
dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo
dei sistemi informativi e statistici del Ministero;
-
Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi
industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica;
interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato
rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
-
Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio - assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette; tutela della biodiversita, della fauna e
della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in
relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve
naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul
commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla
tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
internazionali;
-
Dipartimento per le risorse idriche - gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento
idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261