DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 178 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Coming into Force10 Giugno 2001
End of Effective Date30 Settembre 2003
Published date18 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/18/001G0238/CONSOLIDATED/20030916
Enactment Date27 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 120
Capo I Attribuzione dei Dipartimenti e altri organismi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio

2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:

  1. Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali; b) Dipartimento per la protezione ambientale; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio; d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261

Art 2.

Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

  2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono dedicate, in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.

  3. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261

Art 3.

Aree funzionali e Dipartimenti

  1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:

  1. Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali - promozione di politiche di

    sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento

    delle attivita' di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei

    valori limite, standard e obiettivi di qualita' e sicurezza;

    determinazione di norme tecniche; profili comuni e

    interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del

    personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero;

    gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa,

    dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo

    dei sistemi informativi e statistici del Ministero;

  2. Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento

    atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi

    industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica;

    interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato

    rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

  3. Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio - assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e

    ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle

    aree naturali protette; tutela della biodiversita, della fauna e

    della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in

    relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve

    naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul

    commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla

    tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni

    internazionali;

  4. Dipartimento per le risorse idriche - gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento

    idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2003, N. 261

Capo II Articolazione dei Dipartimenti
Art 4.

Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali

  1. Il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per lo sviluppo sostenibile; b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente; c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali; d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

  2. La Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

    1. promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

    2. supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica; c) contabilita, fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;

    3. promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole e/o

      associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

    4. informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale; m) promozione della ricerca in campo ambientale;

    5. redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale; o) educazione e formazione ambientale;

    6. gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per

      l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale; q) statistica;

    7. cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso,

      ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli

      elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.

  3. La Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

    1. elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di

      gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei

      regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito

      delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione

      europea;

    2. elaborazione degli indirizzi per il recepimento e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle

      direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e

      comunitarie in materia ambientale, nonche' monitoraggio e

      controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture

      competenti per materia;

    3. coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di

      cooperazione internazionale in campo ambientale;

    4. rapporti con gli altri Dipartimenti con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente.

  4. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei Capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

    1. redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle...

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