DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1973, n. 214 - Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali

Coming into Force06 Giugno 1973
Enactment Date21 Aprile 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/05/22/073U0214/CONSOLIDATED/20170908
Published date22 Maggio 1973
Official Gazette PublicationGU n.131 del 22-05-1973
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, che demanda al Governo l'emanazione delle norme regolamentari relative alle norme di attuazione e alle modalita' di svolgimento dei concorsi previsti dall'art. 14 della legge medesima;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tal fine uno schema di regolamento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. (Definizione)

Nel presente decreto con il termine "legge" e' indicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI SEZIONI STACCATE
Art 2.

(Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate)

Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi istituiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia saranno indicate con successivo provvedimento.

Art 3.

(Presidenza delle sezioni staccate)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale presiede anche la sezione staccata e puo' essere supplito dal magistrato amministrativo regionale piu' anziano assegnato alla sezione stessa.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 4.

(Presidente del tribunale del Lazio)

Con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 9, primo comma, della legge, il piu' anziano dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato assegnati al tribunale amministrativo regionale del Lazio e' nominato presidente del tribunale ed e' destinato ad una sezione.

Con lo stesso decreto sono nominati i presidenti delle altre due sezioni.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 5.

(Riparto dei magistrati amministrativi nel tribunale del Lazio)

All'inizio di ogni anno, il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio destina a ciascuna delle sezioni aventi sede in Roma i magistrati assegnati alla sede stessa.

All'inizio di ogni anno designa altresi' un presidente di sezione destinato a presiedere anche la sezione staccata, salva la applicazione dell'art. 3.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 6.

(Riparto dei ricorsi nel tribunale del Lazio)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio provvede al riparto dei ricorsi tra le sezioni aventi sede in Roma.

Art 7.

(Supplenza dei magistrati amministrativi regionali)

Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2 o nella sezione staccata manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del tribunale.

Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.

TITOLO II PRESIDENTI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art 8.

(Destinazione - Trasferimento - Supplenza)

La destinazione dei presidenti ai tribunali amministrativi regionali in applicazione dell'art. 11 della legge e' effettuata sulla base delle indicazioni di preferenza, secondo il criterio della maggiore anzianita' di qualifica.

In difetto di indicazioni, la destinazione e' effettuata di ufficio nei casi consentiti dall'art. 11, primo e terzo comma.

I presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono essere trasferiti ad altra sede in base a domanda, osservando il criterio indicata nel primo comma.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente e' supplito dal piu' anziano dei magistrati amministrativi regionali assegnato al tribunale. Nel detto caso il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione.

Art 9.

(Sostituzione)

Nei casi indicati nell'art. 11 della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall'art 9 della stessa legge.

Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.

Art 10.

(Nomina)

I consiglieri di Stato, nei cui confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la nomina a presidente di sezione, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare l'eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2. In caso di mancata accettazione, la nomina non ha corso.

Art 11.

(Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato)

I consiglieri di Stato, destinati d'ufficio alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo, secondo l'ordine di anzianita' di qualifica, allorche' si verifichino le condizioni previste dall'art. 11 della legge per la destinazione di altri consiglieri di Stato alla presidenza dei tribunali.

La cessazione dall'ufficio e la sostituzione sono disposte all'inizio di ogni anno.

TITOLO III CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art 12.

(Sorteggio)

Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine biennale di durata in carica dei componenti che debbono essere sostituiti, il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali procede al sorteggio di due presidenti di tribunali amministrativi e di quattro magistrati amministrativi regionali.

Le operazioni di sorteggio hanno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato. Il segretario generale comunica la data e l'ora dell'inizio delle operazioni alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, le quali ne informano il presidente ed i magistrati ad essi assegnati. Alla seduta possono assistere i presidenti ed i magistrati in servizio presso i tribunali.

Il Consiglio di presidenza prepara, in via preliminare, due elenchi, che comprendono, in ordine alfabetico, e con numerazione progressiva, rispettivamente i nominativi dei presidenti e dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, esclusi quelli dei componenti che debbono essere sostituiti.

I nominativi compresi in ciascun elenco o i numeri corrispondenti sono separatamente trascritti, ciascuno, su schede dello stesso tipo, che, piegate, vengono introdotte in due urne distinte. Puo' essere anche utilizzata una serie progressiva di numeri impressi su tessere di legno o di altro materiale, dello stesso tipo.

Il componente meno anziano del Consiglio di presidenza provvede, con successive operazioni, all'estrazione dalle due urne di un numero di schede o di tessere doppio del numero dei posti di componente del Consiglio di presidenza assegnato a ciascuna categoria.

Sono componenti del Consiglio di presidenza per ciascuna categoria i primi nominativi risultanti dal sorteggio. Se nel corso del biennio alcuno di essi perde i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui al terzo comma o per qualsiasi causa cessa dal servizio, assume la qualita' di componente altro presidente o magistrato amministrativo regionale, secondo l'ordine di sorteggio, per il restante periodo del biennio. Qualora non possa procedersi alla sostituzione per esaurimento dei nominativi, si procede ad un nuovo sorteggio, i cui effetti valgono per il restante periodo del biennio.

Art 12.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 13.

(Sede - Adunanze)

Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali e' presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato ed ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato. L'ufficio di segreteria e' diretto dal segretario generale del Consiglio di Stato o da altro magistrato designato dal Presidente, il Consiglio di presidenza e' convocato dal Presidente.

Esso si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio di presidenza sono validamente costituite con...

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