Art
12.
(Sorteggio)
Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine biennale di durata in carica dei componenti che debbono essere sostituiti, il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali procede al sorteggio di due presidenti di tribunali amministrativi e di quattro magistrati amministrativi regionali.
Le operazioni di sorteggio hanno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato. Il segretario generale comunica la data e l'ora dell'inizio delle operazioni alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, le quali ne informano il presidente ed i magistrati ad essi assegnati. Alla seduta possono assistere i presidenti ed i magistrati in servizio presso i tribunali.
Il Consiglio di presidenza prepara, in via preliminare, due elenchi, che comprendono, in ordine alfabetico, e con numerazione progressiva, rispettivamente i nominativi dei presidenti e dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, esclusi quelli dei componenti che debbono essere sostituiti.
I nominativi compresi in ciascun elenco o i numeri corrispondenti sono separatamente trascritti, ciascuno, su schede dello stesso tipo, che, piegate, vengono introdotte in due urne distinte. Puo' essere anche utilizzata una serie progressiva di numeri impressi su tessere di legno o di altro materiale, dello stesso tipo.
Il componente meno anziano del Consiglio di presidenza provvede, con successive operazioni, all'estrazione dalle due urne di un numero di schede o di tessere doppio del numero dei posti di componente del Consiglio di presidenza assegnato a ciascuna categoria.
Sono componenti del Consiglio di presidenza per ciascuna categoria i primi nominativi risultanti dal sorteggio. Se nel corso del biennio alcuno di essi perde i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui al terzo comma o per qualsiasi causa cessa dal servizio, assume la qualita' di componente altro presidente o magistrato amministrativo regionale, secondo l'ordine di sorteggio, per il restante periodo del biennio. Qualora non possa procedersi alla sostituzione per esaurimento dei nominativi, si procede ad un nuovo sorteggio, i cui effetti valgono per il restante periodo del biennio.
Art
13.
(Sede - Adunanze)
Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali e' presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato ed ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato. L'ufficio di segreteria e' diretto dal segretario generale del Consiglio di Stato o da altro magistrato designato dal Presidente, il Consiglio di presidenza e' convocato dal Presidente.
Esso si riunisce almeno tre volte all'anno.
Le adunanze del Consiglio di presidenza sono validamente costituite con...