DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1979, n. 404 - Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970

Coming into Force08 Settembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/08/24/079U0404/ORIGINAL
Enactment Date29 Maggio 1979
Published date24 Agosto 1979
Official Gazette PublicationGU n.232 del 24-08-1979
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970 ed appresso denominato accordo ATP;

Considerata la necessita' di procedere alla emanazione delle norme regolamentari secondo quanto previsto all'art. 3 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della sanita' e della marina mercantile; Decreta: Art. 1. Attestato di conformita'

L'attestato di conformita' alle norme dell'accordo ATP relative ai mezzi speciali per i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili, viene rilasciato, su modello conforme all'appendice 3 dell'allegato 1 all'accordo stesso, dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero della sanita'.

Art 2.

Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi

L'attestato di conformita' di cui all'art. 1 e' rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti.

In condizioni di reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.

Art 3.

Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio

L'attestato di conformita' di cui all'art. 1 per i mezzi speciali gia' in servizio e' rilasciato sulla base di verbali di collaudo di cui all'art. 2 ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneita' rilasciate da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Art 4.

Validita'...

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