DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato

Coming into Force17 Maggio 1975
Published date16 Maggio 1975
Enactment Date05 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/05/16/075U0146/CONSOLIDATED/20090525
Official Gazette PublicationGU n.128 del 16-05-1975
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrita' personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.

Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 maggio 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1975

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 76

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L 15 novembre 1973, n. 734

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4

DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734

Art 1. - Indennita' di rischio

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.

Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

Art 1. - Indennita' di rischio

Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.

Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate".

Art 2. - Corresponsione dell'indennita' di rischio

L'indennita' di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attivita' lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

Detta indennita' non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce.

Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'indennita' di rischio di cui all'art. 1 non e' cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche' con l'indennita' di pilotaggio e di volo.

Art 3. - Operatori subacquei

Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita' tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti:

  1. ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

  2. a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

  3. ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento.

Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.

Art 4. - Indennita' maneggio valori di cassa

Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennita' giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

L'indennita' di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

Art 4. - Indennita' maneggio valori di cassa

Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennita' giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

L'indennita' di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate".

Art 5. - Indennita' meccanografica

Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonche' al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 300.

Art 5. - Indennita' meccanografica

Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonche' al personale docente e non docente della scuola di...

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