DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 555 - Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione

Coming into Force25 Ottobre 1972
End of Effective Date19 Maggio 1986
Published date10 Ottobre 1972
Enactment Date18 Luglio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/10/10/072U0555/CONSOLIDATED/19860505
Official Gazette PublicationGU n.265 del 10-10-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione, approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811;

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;

Ravvisata la necessita' di modificare il regolamento sopra citato per renderlo adeguato alle attuali esigenze dell'amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1690/70 espresso dall'adunanza generale il 29 ottobre 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

E' approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1972

Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 56. - CARUSO

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 1986, N.139

Regolamento spese pubblica istruzione

Regolamento concernente le spese in economia dell'Amministrazione della pubblica istruzione

Art 1

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e gli organi, uffici, scuole, istituti e stabilimenti che ne dipendono, hanno facolta' di eseguire in economia le seguenti spese:

1) manutenzione e riparazioni ordinarie di locali e dei relativi impianti;

2) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

3) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, qualora la fornitura di tali materiali non rientri nella competenza del Provveditorato generale dello Stato;

4) piccoli impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono;

5) acquisto e rilegatura di libri, stampa, opuscoli e simili, acquisti di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, stampa litografica, riproduzioni fotografiche, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

6) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami (compreso il noleggio di autovetture per i concorsi di autista) quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;

7) spese per traduzioni, registrazioni, compensi ad interpreti;

8) spese relative ad...

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