DECRETO 31 ottobre 2001, n. 440 - Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive

Coming into Force04 Gennaio 2002
Enactment Date31 Ottobre 2001
Published date20 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/20/001G0500/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.295 del 20-12-2001
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al doping;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001, n. 128/2001;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art 2.
  1. La Commissione e' costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art 3.
  1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.

  2. Egli svolge i seguenti compiti:

  1. rappresenta la Commissione;

  2. nomina il vicepresidente tra i componenti della Commissione;

  3. convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;

  4. coordina l'attivita' della Commissione nei rapporti con l'Unione europea, gli organismi internazionali, il Ministero della salute, le regioni, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n. 376/2000;

  5. incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

Art 4.
  1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.

  2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.

Art 5.
  1. E' istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.

  2. L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attivita' di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

Art 6.
  1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.

  2. La Commissione...

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