DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 117 - Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3

Coming into Force21 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/06/004G0146/CONSOLIDATED/20090619
Published date06 Maggio 2004
Enactment Date02 Marzo 2004
Official Gazette PublicationGU n.105 del 06-05-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

  2. carta di identita' elettronica: la carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  3. indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

  4. dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;

  5. pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  6. lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;

  7. lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.

Art 2.

Rilascio della carta nazionale dei servizi

  1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

  2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

  3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identita' elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.

  4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica.

  5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.

  6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono.

Art 2.

Rilascio della carta nazionale dei servizi

  1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete...

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