DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 settembre 2013, n. 22 - Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale. (13R00534)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Vista l'8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1790 del 30 agosto 2013 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale». Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa: a) le modalita' di definizione della piena ordinaria, in esecuzione dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche);

  1. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7 della legge provinciale sulle acque pubbliche;

  2. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale sulle acque pubbliche situati all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7-bis della citata legge provinciale;

  3. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi di breve durata o di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto idraulico, in esecuzione dell'art. 7, ottavo comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

  4. i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze dal demanio idrico, in esecuzione dell'art. 7, nono comma, della legge provinciale sulle acque pubbliche;

  5. le procedure per il rilascio delle concessioni a fini idraulici e patrimoniali per la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico, in esecuzione dell'art. 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche;

  6. i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni relative all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entita' o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonche' per ogni altro uso di breve durata o di poca...

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