LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 3 - Modifiche all'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)' e altre disposizioni di adeguamento normativo.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 6/2009
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Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, recante: 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2009)', sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo le parole 'provvisoriamente autorizzate' sono inserite le seguenti: 'ed accreditate';
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le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti:
'31 dicembre 2012'.
Art. 2
Modifica termini 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2011 le parole 'Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,' sono sostituite con le parole 'Alla data del 30 settembre 2012'.
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Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2011 le parole 'entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge,' sono sostituite con le parole 'entro la data di cui al comma 1 dell'art. 1'.
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Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 12/2005 le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2012'.
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Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2010 le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2013'.
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Al comma 4, lettera a) dell'art. 36 della legge regionale n.
96/96 le parole '31 marzo 2009' sono sostituite con le parole '31 ottobre 2011'.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 'Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali' 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2007 e' sostituito dal seguente:
'4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale.'.
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L'art. 6 della legge regionale n. 41/2007 e' sostituito dal seguente:
'Art. 6 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga). - 1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.
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I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalita' di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano...
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