LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 41 - Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 70 del 21 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalita' 1. La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo.

  1. Il Consiglio delle autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarieta' nell'esercizio delle funzioni regionali.

    Art. 2.

    Composizione 1. Il CAL e' composto di venti membri.

  2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.

  3. Fanno parte altresi' del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalita' di cui all'art. 3.

  4. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente della Giunta e il Presidente del consiglio regionale o un vice Presidente del consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonche' i presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunita' degli enti montani (UNCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

    Art. 3.

    Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi 1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualita' di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.

  5. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.

  6. I collegi elettorali sono:

    1. il collegio della provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

    2. il collegio della provincia di Teramo, con due seggi;

    3. il collegio della provincia di Chieti, con quattro seggi;

    4. il collegio della provincia di Pescara, con due seggi.

  7. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale.

  8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalita' e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d'indizione delle elezioni possono essere individuate piu' sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco piu' anziano di eta' che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l'organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali e' posta in capo all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale.

  9. Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno...

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