LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 17 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 27 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge Art. 1

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 21/2003

  1. Dopo il comma 20 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali), e' inserito il seguente:

    '20-bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicita' legale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.'.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale n. 1/2006

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e' inserito il seguente:

    '1-bis. Le sedute del consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.'.

  3. All'art. 34 della legge regionale n. 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 'd) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;';

    2. la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 'e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonche' disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 2, lettera a);';

    3. la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 'b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonche' proposte di atti generali di programmazione regionale;'.

  4. Il comma 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2006 e' sostituito dal seguente: '6. L'intesa e' espressa dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti. Il parere e' espresso dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei presenti. L'ufficio di presidenza esprime i pareri a maggioranza assoluta dei componenti.'.

  5. Dopo il comma 5-ter dell'art. 46 della legge regionale n.

    1/2006 e' aggiunto il seguente: '5-quater. Ovunque ricorra l'espressione 'Assemblea delle autonomie locali' questa e' sostituita con 'Consiglio delle autonomie locali'. '.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 23/1997

  6. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale), e' inserito il seguente:

    'Art. 27-bis (Conferimento di funzioni ai comuni in materia di usi civici). - 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

  7. Il procedimento per l'elezione dei comitati previsti dalla legge n. 278/1957 e' disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

  8. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.'.

    Art. 4

    Modifiche alla legge regionale n. 9/2009

  9. Alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 4-bis dell'art. 7 e' abrogato;

    2. il comma 6 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: '6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti.

      Tale quota e' calcolata in base ai criteri definiti dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'art. 4, comma 1.';

    3. il comma 1 dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: '1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.';

    4. il comma 9 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: '9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del servizio di Polizia locale organizzati in forma associata, gia' conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'art. 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.'.

      Art. 5

      Modifiche alla legge regionale n. 14/1995

  10. Dopo il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), sono inseriti i seguenti:

    '2-bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri.

    2-ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione e' conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n.

    28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale), in quanto compatibili.

    2-quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonche' i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.'.

    Art. 6

    Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 12/2010

  11. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.

    21/2007), dopo le parole 'nel Comune di Majano,' sono aggiunte le seguenti: 'nonche' di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano,'.

    Art. 7

    Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 30/2007

  12. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), e' aggiunta la seguente: 'e-bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, e' rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.'.

    Art. 8

    Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 1/2007

  13. Dopo il comma 87 dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), e' inserito il seguente:

    '87-bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, cosi' come implementato ai sensi della tabella B di cui all'art. 2, comma 50, della legge regionale n. 22/2007 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art.

    18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonche' in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (legge finanziaria 2008), e' rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.'.

    Art. 9

    Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 24/2005

  14. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), e' sostituito dal seguente:

    '1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilita' da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.'.

  15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo n. 9476, la cui denominazione e' modificata come segue: 'Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio'.

    Art. 10

    Conferma contributi 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'art. 5, commi 58, 59 e 60, della legge...

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