LEGGE 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Coming into Force23 Maggio 1957
Enactment Date17 Aprile 1957
Published date08 Maggio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/05/08/057U0278/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.117 del 08-05-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'amministrazione separata dei beni di proprieta' collettiva della generalita' dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita' dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art 2.

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art 3.

Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.

Art 4.

Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si...

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