LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 49 - Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 76 del 1° dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38 del 10 agosto 2010

  1. All'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38 del 10 agosto 2010 le parole 'del Dipartimento nazionale della Protezione Civile' sono sostituite dalle seguenti 'costituita dal commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009'.

    Art. 2

    Interventi normativi urgenti per l'anno 2011

  2. Gli oneri derivanti dalle spese logistiche, ricettive, organizzative connesse alla Presidenza CALRE (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Regionali europei), attribuita per l'anno 2011 al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, gravano nell'ambito dell'U.P.B. 005 del bilancio della Regione Abruzzo denominata 'Funzionamento del consiglio regionale'.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito apposito capitolo nell'ambito dell'U.P.B. 10 del bilancio del consiglio regionale, denominata 'Spese per gli organi del Consiglio regionale.'.

  4. La spesa di cui ai commi precedenti ha carattere dell'obbligatorieta'.

    Art. 3

    Attuazione dell'art. 6, comma 20, del decreto-legge n. 78/ 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge n. n. 122/2010

  5. In attuazione dell'art. 6, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.

    122, la Regione Abruzzo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'annualita' 2011, provvede al contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge n. n. 122/2010. L'effettivo contenimento della spesa e' attestato con apposito allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa.

  6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.

    Art. 4

    Attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/ 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge n. 122/2010

  7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all'art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale dal consiglio regionale alla giunta e viceversa e' considerato procedura di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT