LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 3 - Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole del territorio regionale, concorre allo sviluppo di organismi di garanzia collettiva dei fidi, come definiti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel settore agricolo, di seguito denominati consorzi fidi.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede ai consorzi fidi:

    1. contributi per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, da destinare alla prestazione, alle imprese agricole consorziate o socie, di garanzie per l'accesso al credito;

    2. contributi per l'attivita' di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese agricole consorziate o socie.

      L'attivita' di consulenza e' prestata anche alle imprese non associate.

      Art. 2

      Soggetti beneficiari 1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:

    3. essere costituiti da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

    4. avere sede operativa nel territorio regionale;

    5. avere operativita' in ambito territoriale regionale o almeno provinciale;

    6. avere fini di mutualita' tra gli aderenti;

    7. concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.

  2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualita' di sostenitori, enti pubblici e organismi privati.

    Art. 3

    Contributi regionali 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea:

    1. proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia gia' costituiti;

    2. in misura adeguata all'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.

  3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.

  4. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:

    1. deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato...

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