LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 7 - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' della legge 1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

(TESTO A), di seguito TUE, la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita', in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

  1. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione.

  2. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.

  3. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa.

  4. Ai fini della presente legge:

    1. per 'espropriato', si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

    2. per 'autorita' espropriante', si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

    3. per 'beneficiario dell'espropriazione', si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;

    4. per 'promotore dell'espropriazione', si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

  5. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.

  6. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

  7. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo e' tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione l'eventualita' di non essere piu' proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7 . Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

    Art. 3

    Competenze in materia di espropriazioni 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilita' di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

  8. Costituiscono autorita' espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunita' Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

  9. Possono essere altresi' autorita' espropriante, ai sensi della presente legge, le societa' costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' alle societa' anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

  10. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilita', si considera autorita' espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale e' disposta la dichiarazione di pubblica utilita'.

  11. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all' articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:

    pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell' articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

  12. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio gia' esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorita' espropriante.

  13. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

  14. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

  15. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalita' settoriali.

  16. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6 , emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

  17. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorita' espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorita' espropriante e agli interessati.

  18. Qualora l'autorita' espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilita' tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorita' medesima puo' delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di societa' di servizi.

    Art. 4

    Attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione 1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

  19. La Regione in particolare:

    1. favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell' articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicita' e l'efficacia con riferimento alla capacita' di servizio nei confronti dell'utenza;

    2. adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;

    3. puo' definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6;

    4. puo' definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennita' nei casi di servitu' o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;

    5. svolge attivita' di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.

    Art. 5

    Procedimenti di competenza regionale 1. La Regione, previa intesa, puo' delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorita' espropriante per uno o piu' procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

  20. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorita' espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all' articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' o con cui e' disposta l'espropriazione.

  21. Nei casi in cui la Regione e' soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorita'...

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