DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2010, n. 1064 - LR 6/2003, articolo 5. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 'Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica', dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale e' stato emanato il 'Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata', e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Capo V (Concessione ed erogazione del contributo) del citato regolamento che disciplina, tra l'altro, le modalita' di pagamento ai beneficiari del contributo regionale in regime di edilizia agevolata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.) con il quale sono state introdotte le disposizioni volte a recepire la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD) in vigore dal 1° marzo 2010;

Visto, in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo 11/2010, concernente la disciplina della data di valuta nell'esecuzione delle operazioni di pagamento;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Atteso che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 87 del 15 giugno 2010, ha espresso, all'unanimita', parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 4 giugno 2010, in ordine alla proposta di modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 30 giugno 2010 che ha approvato in via definitiva le modifiche da apportare al...

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