LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Disposizioni varie) 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti:

'1-bis. La Regione favorisce, altresi', in attuazione dell'art.

40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1-bis.'.

  1. I commi 2 e 3 dell'art. 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) sono sostituiti dai seguenti:

    '2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-assistenziale regionale nonche' il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all'art. 51 ed avviare una nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), trasmettono ogni anno, all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e famiglia, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, indicando l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonche' i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti.

  2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalita' per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonche' per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.'.

  3. All'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all'istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari, sono apportate le seguenti modiche:

    1. alla rubrica le parole: 'privi dei propri familiari' sono sostituite dalle seguenti: 'o ad altri soggetti con fragilita' sociale e alle loro famiglie';

    2. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilita' sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalita' il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilita' sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformita' delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.'.

  4. All'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo di garanzia per le emergenze occupazionali, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 le parole: 'dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione';

    2. al comma 3 le parole: 'componenti il Tavolo interassessorile' sono sostituite dalle seguenti: 'competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente'.

  5. Il comma 46 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo alla concessione di borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati e' sostituito dal seguente:

    '46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:

    1. la definizione di lavoratore svantaggiato;

    2. i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).'.

  6. L'art. 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 52 (Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri). - 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l'informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.

  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: 'Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.'.

  8. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. l'art. 5 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Fondo regionale per l'inserimento al lavoro). - 1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'art. 3 e' costituito il 'Fondo regionale per l'inserimento al lavoro'' di seguito denominato fondo speciale.

  9. Al fondo speciale sono destinate:

    1. le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'art. 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il Fondo sociale europeo (FSE);

    2. risorse statali assegnate, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);

    3. altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.'.

  10. All'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, relativo all'istituzione dell'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: 'che lo presiede' sono aggiunte le seguenti: 'o suo delegato';

    2. alla lettera b) del comma 3 la parola: 'cinque' e' sostituita dalla seguente: 'tre';

    3. la lettera g) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 'g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilita', sentita la commissione consiliare competente;';

    4. sono abrogati:

    1) il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 14/1998, relativo alla disciplina per i professionisti esterni dell'Osservatorio istituzionale;

    2) il comma 40 dell'art. 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo a modifiche all'Osservatorio istituzionale;

    3) il comma 4 dell'art. 95 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche concernente il Comitato tecnico istituzionale dell'Osservatorio.

  11. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilita' di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera p-octies) del comma 1 dell'art. 2 le parole 'dello svincolo al Km 0,000' sono soppresse;

    2. all'art. 3:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione provvede attraverso l'azienda strade Lazio -Astral Spa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.).';

      2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

    3. alla lettera p-octies) del comma 1 dell'art. 4 le parole 'dello svincolo al Km 0,000' sono soppresse.

  12. La Regione, al fine di sostenere la mobilita' dei giovani al di sotto dei trenta anni di eta', istituisce un fondo denominato 'Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani'.

  13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di mobilita', sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:

    1. le modalita' di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 10;

    2. il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l'accesso all'agevolazione, che tengano conto, tra l'altro, del merito...

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