LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 2 - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 15 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA HA approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria nonche', con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

  1. Gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

  2. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4, possono disciplinare la materia del patrimonio in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

    Art. 3

    Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali 1. Al fine di ottimizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.

  3. Gli enti di cui al comma 1 e le societa' controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1, i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal regolamento di cui all'art. 4.

  4. Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

    Art. 4

    Regolamento attuativo 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge.

    Art. 5

    Beni regionali 1. I beni di proprieta' della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

  5. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui e ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 825 del codice civile.

    Art. 6

    Classificazione dei beni e sue variazioni 1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

  6. La classificazione di un bene e' modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 4.

  7. Puo' essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalita' del complesso cui appartengono.

  8. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalita' di ricognizione periodica dei valori dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio regionale.

    Art. 7

    Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali 1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:

    1. all'uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;

    2. all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale;

    3. ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e seguenti.

  9. I beni appartenenti al demanio regionale, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, purche' non essenziali per lo svolgimento delle attivita' della Regione, possono essere trasferiti in proprieta' ai comuni, alle province ed alle citta' metropolitane con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale e della presente legge.

  10. I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi degli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse.

  11. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

  12. Nel caso previsto dal comma 2 sui beni immobili trasferiti e' apposto un vincolo di destinazione all'uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.

    Art. 8

    Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai beni di cui all'art. 5 secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad altre strutture regionali in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile forestale.

  13. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede alla stipulazione degli atti di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina i casi e le modalita' di delega alla stipula degli atti da parte del dirigente.

  14. Tutti gli atti pubblici di compravendita immobiliare di cui alla presente legge e gli atti ad essi prodromici sono ricevuti dall'Ufficiale rogante di cui agli articoli 30 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 9

    Relazione al Consiglio regionale 1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Liguria e degli enti di cui all'art. 3, comma 1.

  15. Dalla relazione di cui al comma 1 sono esclusi i beni destinati ad edilizia residenziale pubblica come individuati dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 10

    Fondi di gestione 1. Al fine di provvedere alla valorizzazione, dismissione e gestione di immobili la cui riqualificazione e rifunzionalizzazione assuma rilevanza strategica per l'economia e la societa' ligure, la Giunta regionale puo' avvalersi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) o di societa' da questa controllate, anche costituendo presso le stesse appositi fondi ovvero utilizzando altri strumenti di gestione patrimoniale secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4.

  16. La Giunta regionale fornisce le indicazioni necessarie per l'operativita' dei fondi, per l'utilizzo degli strumenti di gestione di cui al comma 1, e svolge le funzioni dominicali in relazione agli immobili afferenti i predetti fondi.

  17. Le societa' di cui al comma 1 presentano alla struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, una rendicontazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente; tale rendicontazione confluisce nella relazione di cui all'art. 9.

    Art. 11

    Demanio regionale 1. Il demanio regionale e' costituito dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

    1. le strade, le autostrade e le strade ferrate e le relative pertinenze;

    2. gli aerodromi e le relative pertinenze;

    3. il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e le relative pertinenze;

    4. tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ancorche' non estratte dal sottosuolo anche raccolte in invasi e cisterne compresi gli alvei e le rive che delimitano le stesse nonche' le relative pertinenze;

    5. gli acquedotti di proprieta' regionale, le opere idrauliche e di bonifica, le infrastrutture idriche e le relative pertinenze;

    6. gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

    7. le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

    8. gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

    Art. 12

    Discipline speciali 1. I beni del demanio regionale restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione e...

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