LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008, n. 5 - Disciplina delle attivita'' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici.

  2. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale.

  3. La presente legge disciplina, altresi', la tenuta degli atti in cui e' parte la Regione.

  4. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualita' degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l'ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.

    Art. 2.

    Settore regionale allargato 1. Il settore regionale allargato e' costituito dagli enti individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).

  5. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

  6. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

    Art. 3.

    Regolamento attuativo e capitolati generali 1. La giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonche' l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/2007 e all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui all'art. 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

  7. La giunta regionale, fatte salve le disposizioni cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalita' dei propri contratti.

  8. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte integrante dei contratti.

  9. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla giunta regionale previa concertazione con le parti sociali interessate.

    Art. 4.

    Programmazione dei lavori pubblici 1. La giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si da' attuazione agli studi di fattibilita' di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.

  10. Al fine di predispone lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilita' elaborati, se del caso, anche con altri soggetti.

  11. Gli studi di fattibilita' e le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del dirigente competente in materia di amministrazione generale.

  12. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e' pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l'adozione da parte della giunta regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, all'albo pretorio dei Comuni ove si esegue l'appalto e nel sito informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007.

  13. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno, e' approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio pluriennale ed e' ad essi allegato.

    Art. 5.

    Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto 1. Per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.

  14. Gli enti del settore regionale allargato possono avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.

    TITOLO IICONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIACAPO IProcedure di gara

    Art. 6.

    Procedure per l'individuazione degli offerenti 1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e' pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

  15. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro.

  16. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, e' consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.

    Art. 7.

    Criteri di selezione delle offerte 1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

    Art. 8.

    Avviso di preinformazione 1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'art. 63 del codice stesso, nonche' ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato art. 63.

  17. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno, secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresi' pubblicato dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla legge regionale n. 31/2007.

    Art. 9.

    Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del codice dei contratti pubblici e' individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedimentali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall'art. 10 della presente legge.

  18. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento e' tenuto a completare la fase istruttoria.

  19. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, e' individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione ovvero, quando l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalita' ed almeno cinque anni di anzianita' di servizio.

  20. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 puo' svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale...

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