LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 30 - Norme regionali per la sicurezza e la qualita'' del lavoro.

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del

22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalita'

  1. La Regione, in conformita' con le direttive comunitarie e statali in materia di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilita' sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualita' dell'occupazione. Promuove la cultura della salute, della sicurezza, della regolarita' del lavoro e della responsabilita' sociale dei datori di lavoro.

    Art. 2.

    Funzioni della Regione

  2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro. 2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni: a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 3, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanita', di lavori pubblici e di attivita' produttive; b) indirizzo e coordinamento delle attivita' di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro; c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalita' di cui alla presente legge; d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca; e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi; f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro, al fine di garantire uniformita' di procedure amministrative sul territorio regionale. 3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualita' della vita lavorativa. 4. Al fine di orientare efficacemente l'attivita' di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. 5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonche' al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilita' sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

    Art. 3.

    Programmazione regionale

  3. Nell'ambito del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52, (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalita' di cui alla presente legge: a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro e di responsabilita' dei datori di lavoro; b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorita' nell'accesso ai benefici; c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalita' di cui alla presente legge; d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonche' fra le diverse tipologie di intervento. 2. La proposta di programmazione di cui al comma 1 e' adottata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998, il Comitato di cui all'art. 4 e la Commissione di cui all'art. 5. 3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1993, nonche' degli esiti delle attivita' di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge.

    Art. 4. Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

  4. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a: a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attivita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti; b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformita' ed omogeneita' agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere sulla programmazione regionale di cui all'art. 3; d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonche' nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza. 2. Il Comitato puo' svolgere le proprie funzioni attraverso appositi gruppi di lavoro. 3. La Regione, in relazione alle attivita' del Comitato di cui al presente articolo, assicura un costante confronto con le parti sociali.

    Art. 5.

    Commissione regionale per l'emersione del lavoro...

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