LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 23 - Riordino dell'attivita' in sede consultiva delle Commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 2 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34

  1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), e' sostituito dal seguente:

    '3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalita' di funzionamento della Consulta.'.

  2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2010 e' sostituito dal seguente:

    '4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalita' di funzionamento del Consiglio.'.

    Art. 2

    Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10

  3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 2010, n.

    10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), e' sostituito dal seguente:

    '2. Il programma statistico regionale e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale.

    La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, puo' approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.'.

    Art. 3

    Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 7

  4. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010 n. 7 (Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilita'), e' sostituito dal seguente:

    '1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilita' sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformita' alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, puo' approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.'.

  5. L'art. 7 della legge regionale n. 7/2010 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7.

    Riscossione dei proventi della motorizzazione civile 1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalita' per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.'.

    Art. 4

    Modificazione alla legge regionale 1º febbraio 2010, n. 3

  6. L'art. 9 della legge regionale 1º febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9.

    Rinvio 1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalita' e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'aiuto.'.

    Art. 5

    Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

  7. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), e' sostituito dal seguente:

    '2. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilita', la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, alle occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio prevedendo, se necessario, l'istituzione di apposite unita' previsionali di base, nonche' di capitoli di entrata e di spesa.'.

    Art. 6

    Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

  8. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente:

    '3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, le misure massime di contributo concedibile a favore delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n.

    19/2001, come modificate dai commi 1 e 2, concernenti l'attivita' di affittacamere.'.

    Art. 7

    Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4

  9. L'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 13.

    Disposizioni finali 1. La Giunta regionale, previa illustrazione...

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