LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 4 - Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.

Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aoste n. 16 del 15 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. Al fine di assicurare un tempestivo intervento in ogni caso di evento critico di natura sanitaria, la presente legge disciplina l'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, comprensivo delle attivita' di allarme, di soccorso, di trasporto, di comunicazione, di accettazione e di emergenza sanitaria ospedaliera. La presente legge disciplina, inoltre, le modalita' di trasporto sanitario non urgente di feriti ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. emergenza sanitaria, una situazione patologica di drammatica gravita', ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali;

  2. urgenza sanitaria, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, e' necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto entro breve tempo;

  3. trasporto sanitario programmabile, un'attivita' non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato.

    Art. 3.

    Organizzazione del sistema 1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria (SEUS) e' assicurato da un insieme organizzato di strutture e servizi tra loro funzionalmente integrati ed uniformi su tutto il territorio regionale.

    1. Il SEUS si articola nelle seguenti attivita':

  4. allarme sanitario;

  5. soccorso territoriale;

  6. accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera.

    1. Al fine di ottimizzare gli interventi di soccorso sia in condizioni ordinarie sia in caso di maxiemergenze o di emergenze non convenzionali, il SEUS interagisce con le forze dell'ordine, il servizio di protezione civile, il Corpo regionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Soccorso alpino valdostano.

      Art. 4.

      Allarme sanitario 1. L'attivita' di allarme sanitario su tutto il territorio regionale e' assicurata dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL, attraverso la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, collegata operativamente con il servizio di protezione civile, il Soccorso alpino valdostano, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Corpo regionale dei Vigili del fuoco. All'atto della piena operativita' della Centrale unica del soccorso, le funzioni afferenti alle attivita' di allarme sanitario sono integralmente assolte dalla predetta Centrale.

    2. L'attivita' di allarme sanitario e' organizzata in modo tale da garantirne la compatibilita' con i sistemi in essere nelle altre regioni, onde consentire la gestione del traffico interregionale.

    3. L'attivita' di allarme sanitario e' garantita su tutto il territorio regionale dal numero telefonico unico di chiamata gratuita 118 e da un'unica rete di comunicazione radio quale componente sanitaria della rete regionale di protezione civile.

    4. La centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 e' attiva tutti i giorni dell'anno nell'arco delle ventiquattro ore. Essa assicura e garantisce, in particolare:

  7. l'organizzazione dell'intervento di emergenza-urgenza sul territorio, secondo protocolli e modalita' organizzative definiti dall'Azienda USL ai sensi dell'art. 12, comma 2;

  8. il coordinamento delle attivita' di trasferimento, in accordo con le strutture ospedaliere, dei pazienti che necessitano, in regime di urgenza sanitaria, di interventi specialistici non eseguibili in loco;

  9. il coordinamento delle attivita' dei trasporti sanitari programmabili;

  10. il collegamento con i medici di continuita' assistenziale;

  11. l'attivazione della componente sanitaria, sulla base dei piani regionali di protezione civile, in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamita';

  12. la gestione e il coordinamento delle attivita', avvalendosi di un sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato che garantisca la riservatezza, la sicurezza e la rintracciabilita' dei dati.

    Art. 5.

    Soccorso territoriale 1. Il modello della rete di soccorso territoriale e' articolato su due livelli di risposta, definiti risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale, e si caratterizza per l'utilizzo di personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Tale attivita' deve permettere di modulare la risposta in maniera efficiente ed efficace, a seconda della tipologia degli interventi e della stratificazione dei bisogni, con una distribuzione territoriale delle risorse umane e tecnologiche quali ambulanze, auto mediche ed elicotteri, atte ad assicurare una risposta adeguata e rapida.

    1. L'Azienda USL gestisce e coordina l'attivita' di soccorso territoriale secondo i protocolli adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2.

    2. Nell'ambito dell'attivita' di soccorso territoriale, l'Azienda USL:

  13. provvede al soccorso e trasporto sanitario urgente, avvalendosi del personale sanitario medico, dipendente e convenzionato, del personale infermieristico, tecnico e volontario presente presso le postazioni di soccorso...

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