DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2008 - Indizione del referendum popolare per l''abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull''elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popoloª, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 emessa in data 16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 - comunicata in pari data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella predetta sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato ´Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblicaª, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: ´di coalizioneª; art. 9, comma 3, limitatamente alla parole: ´Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.ª; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ´alle coalizioni eª; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ´non collegateª; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ´, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizioneª; art. 11, comma 3...

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