La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico

AutoreChiara Rabbito
CaricaAvvocato
Pagine223-236

Chiara Rabbito Avvocato, dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell'informatica e docente al Master di Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie dell'Universit degli Studi di Bologna.

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@1. Gli atti e i provvedimenti del processo quali documenti informatici

L'art. 4 co. 1 del decreto 123 del 2001 stabilisce l'ammissibilità della redazione di tutti gli atti e i provvedimenti del processo, ivi compresi dunque i provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti), quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale.

Il presupposto normativo generale di tale statuizione va ricercato nella legislazione di semplificazione amministrativa varata a partire dagli anni novanta, con particolare riguardo all'art. 15 co. 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, che stabilisce che "gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici (...) sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".

La stessa relazione illustrativa al decreto 123 del 20011 ribadisce come tale provvedimento sia strettamente collegato al riconoscimento del valore giuridico e probatorio del documento informatico e della firma digita-Page 224le e si prefigga di integrare quanto già contenuto nel d.p.r. 513 del 1997, successivamente abrogato e assorbito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e da ultimo confluito, con modifiche, nel più ampio Codice dell'Amministrazione Digitale2.

Parallelamente, il processo di informatizzazione e telematizzazione dell'amministrazione giudiziaria ha portato alla emanazione del Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari3, che ha reso obbligatoria la tenuta informatizzata dei registri, ove siano stati acquisiti e certificati dal Ministero della Giustizia appositi sistemi di gestione dei dati.

Un'effettiva concretizzazione del processo telematico come delineato dal legislatore, quindi, dipenderà dalla piena attuazione delle norme in materia di firma digitale e di documento informatico, di tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica e di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico, nonché della disciplina contenuta nel succitato decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo 2000, n. 2644 che ha per la prima volta introdotto l'utilizzo della firma digitale come mezzo di autenticazione degli atti formati e ricevuti dalla amministrazione della giustizia.

@2. La trasmissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 del decreto 123 del 2001

Ai sensi dell'art. 17 del decreto 123 del 2001, e in conformità a quanto stabilito dall'art. 119 delle norma di attuazione del codice di procedura civile, al termine del processo il giudice può trasmettere la minuta della sentenza o la sentenza stessa per via telematica sotto forma di documenti informatici, dopo averli sottoscritti con la sua firma digitale, con modalità che saranno stabilite dall'emanando decreto di cui all'art. 3, co. 35.

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Ai fini del deposito della sentenza il cancelliere, a sua volta, sottoscrive la sentenza con la propria firma digitale.

La previsione di cui all'art. 17, espressione del riconoscimento del valore giuridico del documento informatico sostenuto dalla summenzionata legislazione, risulta comunque perfettamente avallata dal generale principio della libertà delle forme espresso dagli art. 121 e 131 del codice di procedura civile6.

Circa l'eventuale utilizzo di formati standard per le attività documentali, ivi comprese quelle attinenti alla redazione delle sentenze, la relazione illustrativa al decreto n. 123, con riferimento agli artt. 16 (Trasmissione dei fascicoli) e 17 (Trasmissione della sentenza), precisa: "Saranno infine stabilite con decreto ministeriale particolari regole e modalità, dirette ad assicurare l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi7".

Si deve dunque supporre l'emanazione di un apposito decreto che, parallelamente a quanto già indicato per alcuni atti di parte dal decreto 15 dicembre 20058 disciplini la strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici da parte del giudice estensore.

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Il Regolamento tecnico sul processo telematico, la cui emanazione era stata originariamente prevista per l'autunno del 2001, ha invece visto la luce solo nell'ottobre 20049.

Per quanto concerne la trasmissione delle sentenze, il Regolamento prevede, più dettagliatamente, all'art. 44 che l'originale della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudice estensore, o, ai sensi dell'art. 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, dal cancelliere o dal dattilografo da questi incaricato, sia sottoscritto con firma digitale dall'estensore, previa verifica della conformità dell'originale alla minuta.

In caso, invece, di giudice collegiale, l'originale della sentenza verrà sottoscritto con la firma digitale anche del presidente del collegio (oltre che del giudice estensore): si prevede, a tal fine, che la sentenza gli sia trasmessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

Il cancelliere, a sua volta, attesterà il deposito della sentenza apponendo la data e sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.

Nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, le firme digitali di sottoscrizione saranno dunque tre: quella del giudice estensore, quella del presidente del collegio e quella del cancelliere.

L'art. 17 del decreto 123 e l'art. 44 del Regolamento tecnico non sono soltanto espressione dell'attuazione pratica, nel processo civile, del riconoscimento del valore giuridico del documento informatico al fine della sua informatizzazione e telematizzazione in fieri, ma ad esse è sotteso l'obiettivo di dar vita ad sistema di ausilio alla produzione e consultazione della giurisprudenza in ogni ufficio giudiziario, di arrivare alla realizzazione di un software che agevoli la stesura degli atti e dei provvedimenti da parte del magistrato, la cui strutturazione logica, peraltro, ne supporti anche la fase decisionale.

Di ciò è testimonianza l'allegato A del decreto 14 ottobre 2004 laddove, al paragrafo 2.710 si afferma: "Il sottosistema PolisWeb fornisce strumenti per la consultazione via web delle informazioni contenute nei registri dei procedimenti e/o nei documenti afferenti ad un procedimento (fascicoloPage 227 elettronico) o alla base dati giurisprudenziale dei provvedimenti pubblicati. L'attuale sistema PolisWeb fornisce una serie di servizi informativi riguar danti sia la giurisprudenza che la gestione operativa dei fascicoli e delle udienze del contenzioso civile relative ad ogni singolo ufficio giudiziario.

L'applicazione PolisWeb è rivolta a tipologie di utenti distinti in base al proprio ruolo, identificabili come utente di consultazione, utente di cancelleria e utente di amministrazione".

Si vuole, cioè, procedere alla formazione di un archivio informatico delle decisioni adottate presso ogni corte di merito, in cui i provvedimenti e le sentenze siano archiviati con modalità che consentano una ricerca quanto più possibile libera e mirata all'interno dell'archivio.

@3. La fase sperimentale del progetto Polis e i suoi obiettivi

Il sottosistema PolisWeb nasce dal tentativo condotto a Bologna con il Progetto Polis11 dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati e avvocati e muove dalla necessità di prevedere un sistema informativo per la produzione, archiviazione e consultazione delle decisioni assunte12.

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L'obiettivo è la strutturazione di un sistema di ausilio alla produzione e consultazione della giurisprudenza in ogni ufficio giudiziario, in un ordinamento in cui va progressivamente assumendo rilevanza il valore del precedente, non solo ai fini della risoluzione della controversia ma anche per l'eventuale e preventivo scioglimento stragiudiziale della causa della lite.

Da un canto il sistema Polis si prefigge la realizzazione di un software che faciliti la stesura degli atti e dei provvedimenti da parte del magistrato, la cui strutturazione logica, peraltro, ne arrivi ad agevolare la fase decisionale.

Tuttavia la redazione informatica delle sentenze non deve determinare un allontanamento della decisione dalla realtà fattuale, una "autoreferenzialità del processo produttivo" che finisca per lasciare nell'ombra le dinamiche relazionali tra gli attori sociali del processo stesso13.

Si auspica cioè che una più frequente interazione tra giudici e avvocati attraverso l'utilizzo dello strumento informatico, con la disponibilità immediata di sentenze, precedenti e dottrina "potrebbe consentire di ridurre al minimo la ricchezza spesso solo formale delle argomentazioni per concentrare l'attenzione degli operatori del diritto sulla sostanza dei problemi14.

Dall'altro lato, si tenta di dare una risposta ad una aspirazione di "nomifilachia diffusa15", che vede l'operatore del diritto protendersi nel lavoro quotidiano verso una conoscenza approfondita e dettagliata del precedente e di ogni precedente e verso un'attesa di conformità della decisione in ipotesi identiche, per la certezza del diritto e del decidere.

In quest'ordine di idee, Polis ha sperimentato l'archiviazione del provvedimento giurisdizionale latamente inteso16 e nella sua interezza, nonchéPage 229 massimizzato, con l'obiettivo di costruire una cultura della decisione quale dialogo permanente tra chi è chiamato a jus dicere e la società civile.

@4. La consolle del giudice

Il processo civile telematico include una evoluzione del sistema Polis, in relazione alle funzioni di redazione, classificazione, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti del giudice.

Tale sistema è dotato di un'interfaccia amichevole e integrato nella cosiddetta consolle...

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