Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile; Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n.

DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29 aprile 2004;

Decreta

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.

  2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali norme siano da applicare. Le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualita' dell'acqua invasata e del corpo recettore.

  3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano anche alle fattispecie del comma 2.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per

    1. «svaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa; b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale sedimentato nel serbatoio; c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato; d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato; e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio; f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso; g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento; h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi stessi, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente; i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art.

    89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    112, e l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali articoli; l)...

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