DECRETO 31 marzo 2005 - Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13; Visto il proprio decreto 3 ottobre 2002 concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, in particolare l'art. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002; Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 46, adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 dicembre 2004 relativa alla modifica dell'art. 27 del suddetto decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente l'assunzione di dipendenti a tempo determinato; Considerato che con nota del Ministero della salute in data 17 marzo 2005 e' stata comunicata, visto il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. DFP/9468/05/1.2.3.l dell'8 marzo 2005, l'approvazione della suddetta deliberazione;

E m a n a

L'art. 27 del decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, viene modificato in conformita' all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005 Il presidente: Garaci

Allegato

MODIFICA Art. 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 3 OTTOBRE 2002, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO

Capo III Assunzioni di personale a tempo determinato

Art. 27.

Principi generali

  1. L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con contratto a tempo determinato.

  2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di...

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