Nuovo reclamo ex art. 624 C.P.C. E Sua applicabilitá ai provvedimenti ex art. 615, Comma 1, C.P.C.

AutoreAntonio Nucera
CaricaUfficio studi Confedilizia
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Interessante il chiarimento della giurisprudenza in merito alla reclamabilità dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emessi ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

Con ordinanza del 2 novembre 2006, infatti, il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabile il rimedio del reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., nella sua nuova formulazione risultante dalle modifiche recate dapprima dalla legge n. 80/2005 e, da ultimo, dalla legge n. 52/2006, anche «al peculiare provvedimento sospensivo che il giudice dell'opposizione a precetto può adottare ai sensi dell'art. 615 comma 1 quando si contesti il diritto a procedere esecutivamente del creditore».

Ricordiamo che il novellato art. 624 c.p.c. dispone al comma 1 che «se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza», mentre il comma 2 dello stesso articolo precisa che «contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Rispetto al testo previgente, quindi, non v'è più il riferimento al solo comma 2 dell'art. 615 c.p.c., il che significa che il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il processo esecutivo è ora esteso non solo, come in precedenza, all'ipotesi in cui l'esecuzione contro la quale ci si oppone sia già iniziata, ma anche al caso in cui l'esecuzione debba ancora iniziare.

Ciò però ha portato ad interrogarsi sulla possibilità di estendere il rimedio del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. anche a questa seconda ipotesi.

E su questo dubbio il Tribunale di Roma ha mostrato di non avere dubbi.

Il giudice romano ha, in primo luogo, richiamato le prime interpretazioni dottrinarie sull'argomento, secondo cui l'estensibilità del reclamo sarebbe stata confermata proprio dalla descritta eliminazione, al comma 1 dell'art. 624 c.p.c., del richiamo al comma 2 dell'art. 615 c.p.c. Il legislatore, infatti, «avrebbe inteso costruire l'art. 624 c.p.c. non più come una norma di settore ma come una norma quadro applicabile a tutte le opposizioni all'esecuzione preventive e successive che siano».

In secondo luogo il tribunale ha trovato un'ulteriore conferma della...

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