DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003 - Integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 1999, n. 78/99, in materia di recesso dai contratti con clienti idonei di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 123/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2003; Premesso che

ai sensi dell'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nell'esercizio delle funzioni di regolazione ad essa intestate garantisce, tra l'altro, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita'; l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' stabilisca, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti stessi;

Visti

la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999 (di seguito: deliberazione n. 78/99); la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 20/03); Visto il documento per la consultazione pubblicato in data 31 luglio 2003, concernente proposte per la regolazione dei contratti bilaterali in deroga di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il documento per la consultazione 31 luglio 2003); Considerato che

il sistema elettrico nazionale appare caratterizzato da una carenza strutturale di capacita' produttiva a fronte del progressivo incremento della domanda, alla quale puo' essere posto rimedio con il rapido apprestamento di nuova capacita' di generazione nazionale; l'Autorita', al fine di favorire il processo di liberalizzazione del settore, con la deliberazione n. 78/99, ha definito alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, tra le quali il riconoscimento alle parti della facolta' di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore; con la deliberazione n. 20/03, l'Autorita' ha definito modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione; nel documento per la consultazione 31 luglio 2003, l'Autorita' ha, tra l'altro, proposto di introdurre la facolta' di rinunciare...

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