DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 185 - Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009). (10G0206)

Coming into Force25 Novembre 2010
Enactment Date01 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/11/10/010G0206/CONSOLIDATED/20200205
Published date10 Novembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.263 del 10-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 246
Titolo I FORZE ARMATE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio economico 2006 - 2007;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Marina;

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato con le Sezioni Esercito e Marina del Consiglio centrale di rappresentanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla sezione COCER Aeronautica ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata

  1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

  2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

  3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni...

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