LEGGE 31 marzo 1980, n. 139 - Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Coming into Force22 Aprile 1980
End of Effective Date28 Febbraio 2004
Published date21 Aprile 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/04/21/080U0139/CONSOLIDATED/20040228
Enactment Date31 Marzo 1980
Official Gazette PublicationGU n.109 del 21-04-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai sensi della presente legge si intende per:

1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualita' sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

  1. polarizzazione almeno 99,5°;

  2. contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;

  3. perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

  4. contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

    2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualita' sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

  5. polarizzazione almeno 99,7;

    b)contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

  6. perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

  7. contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

  8. tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

    3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, ne':

    4 per il tipo di colore;

    6 per il contenuto di ceneri;

    3 per la colorazione della soluzione;

    4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

  9. sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

  10. contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,2) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

  11. ceneri conduttimetriche al massimo 0;1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

  12. colorazione della soluzione al massimo 45 unita' ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);

  13. contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

    5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non e preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

  14. sostanza secca, almeno 6,2 per cento in peso;

  15. contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) piu' del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

  16. ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

  17. contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

    6) sciroppo di zucchero, invertito, la soluzione acquosa, eventualmente: cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito e' preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

  18. sostanza secca almeno 62 per cento in peso;.

  19. contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) superiore ai 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

  20. ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

  21. contenuto residuo, di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg i sulla sostanza secca;

    7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

  22. sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

  23. equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

  24. ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

  25. anidride solforosa totale al massimo 209 mg/kg;

    8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

  26. sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

  27. equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

  28. ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

  29. anidride solforosa totale al massimo di 20 mg/kg;

    9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

  30. destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento 1 n; peso sulla sostanza secca;

  31. sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

  32. ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

  33. anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;

    10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

  34. destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

  35. sostanza secca almeno 98" per cento in peso;

  36. ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

  37. anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg.

    Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 51

Art 2.

I prodotti indicati, nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 51

Art 3.

Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai...

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