DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 51 - Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Coming into Force29 Febbraio 2004
Published date28 Febbraio 2004
Enactment Date20 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/28/004G0082/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 30
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.

  2. Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.

Art 2.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni

  1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

  2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

    1. i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identita' del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;

    2. il termine «bianco» puo' essere utilizzato per:

      1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

      2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

    3. l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

    4. l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

    5. sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantita' netta;

    6. lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), puo' essere riportata la sola denominazione di vendita;

    7. i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantita' superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o...

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